Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-12-14;2470#art-2

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Art. 2 Che considera temporaneamente militari gli inscritti nei ruoli del personale dell'Associazione italiana della Croce rossa chiamati in servizio d'ordine dell'autorita' militare. — Testo vigente | Portale Normativo