Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-12-11;2659#art-1

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Art. 1 Che autorizza temporaneamente il commissario generale dell'emigrazione a derogare alle norme del comma 2° dell'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, concernente le condizioni di ammissibilita' dei piroscafi al trasporto transoceanico di emigranti. — Testo vigente | Portale Normativo