Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-12-04;2309#art-1

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Art. 1 Che, in applicazione del Regio decreto-legge 7 novembre 1919, n. 2088, stabilisce norme per l'impiego temporaneo di ufficiali del R. esercito in alcuni incarichi del grado inferiore. — Testo vigente | Portale Normativo