Art. 1 Che devolve rispettivamente ai governatori ed ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica tutte le facolta' attribuite al ministro e al Ministero delle colonie relativamente alla concessione di spazi acquei e zone di demanio marittimo per l'impianto di tonnare in Tripolitania e Cirenaica. — Testo vigente | Portale Normativo