Art. 19

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-02;1790#art-19

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Art. 19 Che sopprime l'attuale corpo delle guardie di citta' ed in sua vece istituisce il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo