Art. 17

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-21;1777#art-17

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Art. 17 Che detta norme per la prima attribuzione agli attuali insegnanti effettivi delle scuole dirette ed amministrate dai Consigli scolastici, degli stipendi fissati dalla tabella A, annessa al decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239. — Testo vigente | Portale Normativo