Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-07;1730#art-2

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Art. 2 Che estende le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, a tutti i maestri elementari, alle loro vedove ed orfani che fruiscano di pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari. — Testo vigente | Portale Normativo