Art. 21

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-02;1588#art-21

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Art. 21 Che detta norme per la riassunzione degli avventizi delle ferrovie dello Stato che abbiano lasciato il servizio per la chiamata alle armi. — Testo vigente | Portale Normativo