Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-08-30;1622#art-1

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Art. 1 Che trasferisce al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le attribuzioni ora demandate a quello della guerra in materia di stato civile. — Testo vigente | Portale Normativo