Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-08-25;1560#art-2

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Art. 2 Che estende le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con Regio decreto 16 maggio 1907, n. 406, sugli assegni speciali di bordo ai militari del Corpo Reale equipaggi che hanno contratto arruolamento volontario di quattro o sei anni. — Testo vigente | Portale Normativo