Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1919-08-14;1608#art-2

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Art. 2 Che autorizza la Delegazione centrale per la pesca ad esercitare il servizio del trasporto del pesce assumendo anche la qualita' di armatore secondo le norme della marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo