Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1919-08-10;1458#art-1

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Art. 1 Che sotto determinate condizioni, autorizza di non farsi luogo al procedimento, prescitto dall'articolo 607 del Codice penale militare marittimo, per perdite di RR. navi. — Testo vigente | Portale Normativo