Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1917-06-16;979#art-4

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Art. 4 Col quale vengono attribuite al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari le funzioni assegnate al Comitato di ministri e al commissario generale pei carboni. — Testo vigente | Portale Normativo