Art. 23

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-12-22;1800#art-23

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Art. 23 Che da' facolta' al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del tesoro di effettuare una operazione di credito per raccogliere i mezzi occorrenti a fronteggiare le spese di guerra, mediante la emissione di un prestito nazionale. — Testo vigente | Portale Normativo