Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-05-23;831#art-1

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Art. 1 Col quale viene disposto che i giudici dei tribunali militari e delle Commissioni d'inchiesta possono essere scelti tanto fra gli ufficiali in servizio attivo quanto fra quelli in congedo temporaneamente richiamati. — Testo vigente | Portale Normativo