Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-05-23;731#art-1

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Art. 1 Col quale vengono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio del Ministero delle finanze per d'esercizio finanziario 1914-915 per provvedere alle spese relative al richiamo delle classi 1887 e 1888 della R. guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo