Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-05-23;711#art-2

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Art. 2 Che aumenta il fondo di 300 milioni di cui al R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, per anticipazioni da patre degli istituti di emissione e si danno disposizioni per l'erogazione del fondo anzidetto. — Testo vigente | Portale Normativo