Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-03-28;316#art-2

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Art. 2 Che proroga a tutto il 30 giugno 1915 le scadenze delle obbligazioni derivanti da operazioni a termine su valori mobiliari, da riporti e da proroghe giornaliere. — Testo vigente | Portale Normativo