OrdinamentoParte II

Art. 16

Abrogato

Idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente macchinista.

In vigore dal 16 dic 2010
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-03-14;495#art-o-16

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Idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente macchinista. (Art. 16 Col quale e' approvato il nuovo ordinamento della R. Accademia navale.) — Testo vigente | Portale Normativo