Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-01-28;49#art-1

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Art. 1 Col quale e' concessa allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale e pel solo uso militare, la espropriazione, in tutto o in parte, dei diritti di privativa. — Testo vigente | Portale Normativo