Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1915-01-28;146#art-1

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Art. 1 Col quale viene prorogato fino al 31 dicembre 1915 il termine stabilito nell'art. 37, 2° comma delle norme approvate con Regio decreto 25 gennaio 1913 n. 668, relative agli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitana e nella Cirenaica. — Testo vigente | Portale Normativo