Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-12-31;1465#art-1

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Art. 1 Da convertirsi in legge, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, che autorizza l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alte Provincie ed ai Comuni mutui per procurare lavoro ai disoccupati. — Testo vigente | Portale Normativo