Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-12-24;1435#art-2

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Art. 2 Da convertirsi in legge, col quale sono prorogate al 30 giugno 1915 le disposizioni di cui al R. decreto 1° settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia. — Testo vigente | Portale Normativo