Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-12-10;1349#art-1

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Art. 1 Col quale sono chiamati alle armi per istruzione per un periodo di 20 giorni i militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888 ascritti all'artiglieria da montagna. — Testo vigente | Portale Normativo