Testo unico

Art. 26

Abrogato

(Art. 37 della legge 19 luglio 1906, n. 367). (Art. 8 della legge 9 luglio 1911, n. 675). (Art. 2 della legge 8 luglio 1912, n. 750). (Art. 3 della legge 5 giugno 1913, n. 541).

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-26;1440#art-tu-26

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