Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-23;1287#art-2

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Art. 2 Da convertirsi in legge, col quale la facolta' di chiedere anticipazioni a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, e' limitatamente estesa ai concessionari di ferrovie pubbliche per le linee gia' date in concessione. — Testo vigente | Portale Normativo