Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-13;1232#art-2

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Art. 2 Col quale si vieta la rispedizione all' estero, con le forme del transito doganale o del trasbordo, delle merci cui sia vietata l'esportazione dal Regno. — Testo vigente | Portale Normativo