Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-01;1274#art-1

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Art. 1 Col quale e' concesso ai ricevitori del registro, del bollo e del demanio l'aggio del 3,50 per cento su i proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge sulla Cassa nazionale di maternita'. — Testo vigente | Portale Normativo