Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-10-15;1128#art-2

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Art. 2 Recante: aumento dal due al cinque per cento dell'addizionale alle imposte dirette con alcune esenzioni; devoluzione allo Stato della addizionale stessa; e stanziamento di L. 9.100.000 per il secondo semestre 1914-915 a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Testo vigente | Portale Normativo