Art. 2 Recante: aumento dal due al cinque per cento dell'addizionale alle imposte dirette con alcune esenzioni; devoluzione allo Stato della addizionale stessa; e stanziamento di L. 9.100.000 per il secondo semestre 1914-915 a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Testo vigente | Portale Normativo