Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-10-04;1103#art-1

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Art. 1 Da convertirsi in legge, col quale, e' concessa ai ministri della guerra e della marina la facolta' di corrispondere acconti su lavori e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati. — Testo vigente | Portale Normativo