Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-20;1027#art-2

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Art. 2 Da convertirsi in legge, col quale i sottotenenti di complemento possono venire reclutati anche da militari in congedo o richiamati alle armi i quali si trovano in determinate condizioni. — Testo vigente | Portale Normativo