Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-03;1008#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Da convertirsi in legge, col quale e' vietata la navigazione aerea su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale. — Testo vigente | Portale Normativo