Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-01;920#art-4

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Art. 4 Che dichiara applicabili ai lavori pubblici appaltati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni entro il 31 dicembre 1914 le disposizioni del R. decreto 18 settembre 1910, n. 684, convertito nella legge 13 aprile 1911, n. 311. — Testo vigente | Portale Normativo