Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2009
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-13;825#art-2

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Art. 2 Da convertire in legge col quale viene aumentato di un altro terzo il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione. — Testo vigente | Portale Normativo