Art. 1 Che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalle leggi di contabilita' generale dello Stato per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali occorrenti alle Amministrazioni medesime. — Testo vigente | Portale Normativo