Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-07-29;833#art-1

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Art. 1 Col quale viene aumentato per il Ministero di grazia e giustizia il limite massimo delle annualita' per pensioni di autorita' da concedersi nell'esercizio 1914-915. — Testo vigente | Portale Normativo