Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-06-28;617#art-3

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Art. 3 Col quale viene imposto in Roma il dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento in ragione di L. 0,005 per ettowattora, ad esclusivo beneficio del detto Comune. — Testo vigente | Portale Normativo