Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-06-18;634#art-1

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Art. 1 Col quale le truppe del R. esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, ed il personale addetto alle medesime, cessano di essere considerati sul piede di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo