Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-04-30;846#art-1

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Art. 1 Da convertirsi in legge, col quale viene prorogato al 30 settembre 1914, il termine stabilito dall'art. 87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 497, per il passaggio delle scuole dai Comuni ai Consigli provinciali scolastici. — Testo vigente | Portale Normativo