Art. 2 Col quale viene autorizzata una emissione di buoni del tesoro quinquennali per l'ammontare di 62 milioni di lire, per provvedere a riscatti di ferrovie giusta le leggi 23 maggio e 27 giugno 1912, nn. 513 e 638, e 29 giugno 1913, n. 864. — Testo vigente | Portale Normativo