Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-01-08;45#art-2

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Art. 2 Da convertirsi in legge, col quale e' prorogata fino al 30 giugno 1914 la facolta' concessa al Governo dall'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. — Testo vigente | Portale Normativo