Art. 2 Da convertirsi in legge, col quale e' prorogata fino al 30 giugno 1914 la facolta' concessa al Governo dall'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. — Testo vigente | Portale Normativo