Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-12-28;1509#art-4

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Art. 4 Recante alcune modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, col quale vengono stabilite le indennita' eventuali per il R. esercito. — Testo vigente | Portale Normativo