Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-12-28;1480#art-2

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Art. 2 Col quale sono estese alla corrispondenza radiotelegrafica nell'interno del Regno le regole di servizio contenute nel regolamento radiotelegrafico internazionale, ed e' autorizzato il servizio dei radiotelegrammi-lettera fra le stazioni radiotelegrafiche di bordo delle navi italiane. — Testo vigente | Portale Normativo