Testo Unico

Art. 1

Abrogato

Art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 485; art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 679.

In vigore dal 22 dic 2008
Testo Unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-11-24;1303#art-tu-1

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