Testo unico›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 400
AbrogatoArt. 5, R. D. 27 giugno 1909, n. 586, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579. (Ricerche presso gli Istituti di credito).
In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-10-12;1261#art-tu-400