Testo unicoSez. III

Art. 116

Abrogato

Art. 5, commi 1° e 2°, parte prima, legge 12 gennaio 1909, n. 12. - Art. 39, ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466. (Facoltà a tutti i Comuni danneggiati dal terremoto).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-10-12;1261#art-tu-116

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