Capo IISez. I

Art. 11

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-10-05;1177#art-11

In sintesi

L'articolo in oggetto faceva parte delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del Codice di procedura penale. Il testo originale non è più applicabile poiché l'intero provvedimento è stato abrogato. Non vi sono quindi precetti attivi o disposizioni da osservare.

Perché esiste questa norma

La norma non è più vigente in quanto il relativo provvedimento è stato formalmente soppresso dall'ordinamento.

A chi si applica

La norma non è più applicabile ad alcun soggetto in quanto abrogata.

Esempio pratico

Trattandosi di un articolo abrogato, non è possibile ricavare dal testo fornito una fattispecie concreta o un caso pratico attualmente regolato da questa disposizione.

Cosa è cambiato

Con l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248 è stata disposta l'abrogazione totale dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 11 è attualmente in vigore?No, l'intero provvedimento di cui faceva parte è stato espressamente abrogato.
Quale atto normativo ne ha determinato la cessazione?L'abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.
Qual è il contenuto precettivo attuale della norma?Il testo non contiene disposizioni attive poiché è stato integralmente rimosso dall'ordinamento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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