RegolamentoCapo V

Art. 46

In vigore dal 1 lug 1998
Ogni mediatore inscritto deve dichiarare al Sindacato i contratti conclusi con il suo tramite entro il termine stabilito dal regolamento speciale di ciascuna Borsa. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58. Nei regolamenti speciali di ciascuna Borsa si può stabilire l'uso di schede di dimensione o colore differenti, allo scopo di agevolarne lo spoglio. Ciascuna scheda deve indicare una sola qualità di titoli, un solo prezzo, e una sola scadenza. Dopo la chiusura della Borsa, un componente del Sindacato deve trovarsi, nell'orario stabilito per l'accertamento dei prezzi, per ricevere le denunzie.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-46

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