Art. 1 Che aumenta il fondo assegnato al Ministero di grazia e giustizia per collocamenti a riposo disposti d'autorita' per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720 sulle cancellerie e segreterie giudiziarie — Testo vigente | Portale Normativo