Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-22;804#art-2

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Art. 2 Da convertirsi in legge, col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione di L. 2.500.000 per provvedere alle espropriazioni ed alle occupazioni di terreni relative a lavori eseguiti ed in corso di esecuzione, nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Testo vigente | Portale Normativo