Art. 2 Da convertirsi in legge, col quale viene autorizzata una maggiore assegnazione di L. 2.500.000 per provvedere alle espropriazioni ed alle occupazioni di terreni relative a lavori eseguiti ed in corso di esecuzione, nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Testo vigente | Portale Normativo